Art. 1

In vigore dal 22 ago 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948: . L' del regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, è sostituito come segue: ". - In caso di infortunio, occorso per scoppio di ordigni esplosivi in occasione delle operazioni previste nel precedente , sono corrisposte al personale della Marina militare le seguenti indennità: 1) se l'infortunio è mortale: una indennità di L. 100.000; 2) se l'infortunio importa inabilità lavorativa permanente totale: una indennità di L. 125.000; 3) se dall'infortunio deriva una incapacità permanente parziale superiore al 10%; una indennità proporzionata a quella prevista al numero precedente. La indennità di L. 100.000 di cui al n. 1 del precedente comma, sarà attribuita secondo le norme della successione legittima. Per la determinazione della inabilità e per il calcolo delle indennità nel caso di inabilità permanente parziale saranno applicati i criteri della legge sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. Resta ferma la concessione della pensione privilegiata nei casi in cui essa è dovuta a norma delle disposizioni vigenti. A favore, invece, dei salariati della Marina militare, ai quali non è liquidata la pensione privilegiata, le normali indennità ad essi dovute, in base alla legge sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, sono - ad eccezione dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea - raddoppiate. Ciò in aggiunta alle indennità di cui ai numeri 1, 2 e 3 del presente articolo, sempre che l'infortunio sia occorso per scoppio di ordigni esplosivi in occasione dei lavori previsti dal precedente articolo". "Art. 2-bis. - Alla liquidazione delle speciali indennità previste dal precedente articolo sarà provveduto dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per mezzo della gestione speciale attuata ai sensi dei decreti Ministeriali 19 gennaio 1939 e 27 settembre 1940". "Art. 2-ter. - I marittimi mercantili di cui all' della legge 11 gennaio 1943, n. 47, ai quali spetta il trattamento economico previsto dal bando n. 11 del 4 novembre 1943 del Comando Supremo, beneficiano delle disposizioni previste nel precedente , in quanto le disposizioni stesse risultino più favorevoli di quelle stabilite dall' della citata legge 11 gennaio 1943, n. 47; però anche in tal caso la liquidazione è demandata all'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1039#art-1

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