Art. 2

In vigore dal 7 ago 1948
Per la residua somma dovuta dall'A.N.I.C. in virtù della convenzione indicata nel secondo comma dell'articolo precedente, il Ministro per le finanze potrà accettare in pagamento, fino alla concorrenza di lire due miliardi, anche obbligazioni di pari importo emesse dalla Società stessa ai termini di legge.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1032#art-2

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