Art. 1

In vigore dal 7 ago 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948: . L'Amministrazione dello Stato è autorizzata a sottoscrivere nuove azioni dell'Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili (A.N.I.C.), Società per azioni con sede legale in Roma, fino alla concorrenza di lire tre miliardi seicento milioni. Al pagamento sarà provveduto imputando il relativo importo in parziale compensazione della maggiore somma risultante a credito del Ministero delle finanze (Demanio dello Stato) in virtù della convenzione da stipularsi con l'A.N.I.C. ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 948. Le operazioni di cui al presente articolo formeranno oggetto di apposita iscrizione alla, entrata ed alla spesa del bilancio dello Stato.
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