Art. 7

In vigore dal 20 ago 1948
Nella prima applicazione del presente provvedimento potranno essere confermati nell'incarico di economo-cassiere, nei casi in cui il Ministero lo riterrà necessario, quei funzionari di gruppo C del personale delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e dell'Accademia d'arte drammatica che, alla data del provvedimento stesso, abbiano ricoperto lodevolmente tale incarico negli istituti dipendenti dall'Amministrazione delle arti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1030#art-7

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