Art. 5
In vigore dal 20 ago 1948
Il personale amministrativo, gruppi A e B dei Conservatori di musica di Bologna, Bolzano, Cagliari, Pesaro, Torino e Venezia che fa parte delle piante organiche transitorie dei predetti Conservatori e non ancora compreso nel ruolo organico delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e dell'Accademia di arte drammatica di cui al regio decreto 13 novembre 1940, n. 1745 e successive modificazioni, è inquadrato nei ruoli di cui alla tabella annessa al presente decreto.
All'atto dell'inquadramento previsto dal precedente comma, non può essere attribuito grado che comunque costituisca miglioramento della attuale posizione gerarchica e che comporti trattamento economico superiore a quello in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tuttavia al personale che all'atto dell'inquadramento fruisca di un complessivo trattamento economico superiore per assegni fissi e continuativi a quello che verrebbe a percepire, è corrisposta la differenza come assegno "ad personam" non utile a pensione, e riassorbibile nei successivi aumenti di stipendio e di indennità carovita.
Le assegnazioni di cui al precedente comma sono effettuate immediatamente dopo le prime promozioni avvenute nel rispettivo ruolo organico, approvato con il presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1030#art-5