Art. 5
In vigore dal 27 giu 1948
Fino a quando la Regione non avrà disciplinato con proprie norme il rendimento dei conti dei propri tesorieri ed agenti contabili, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in tema di contabilità generale dello Stato.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-06;655#art-5