Art. 6
In vigore dal 29 lug 1948
Il liquidatore provvederà alla formazione dello stato attivo e passivo dell'Ente ed alla predisposizione del piano di liquidazione da sottoporre al Comitato di sorveglianza.
Entro il termine previsto all' del presente decreto il bilancio finale di liquidazione sarà sottoposto, per l'approvazione, ai Ministri per l'Africa italiana e per il tesoro, e successivamente pubblicato, a cura del liquidatore, nella Gazzetta Ufficiale.
Tale pubblicazione dispensa il liquidatore dal compimento di ogni altra formalità relativa alla pubblicazione del bilancio stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-05;979#art-6