Art. 2
In vigore dal 29 lug 1948
Con decreto del Ministro per l'Africa italiana, di concerto con quello per il tesoro, sarà provveduto alla nomina di un liquidatore e saranno determinati gli emolumenti spettantigli.
Con lo stesso decreto sarà provveduto alla nomina di un Comitato di sorveglianza composto di tre membri, due designati rispettivamente dal Ministro per l'Africa italiana e da quello per il tesoro ed il terzo dai creditori.
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