Art. 3
In vigore dal 22 lug 1948
Per le prenotazioni ad ora fissa concesse a favore della stampa e delle agenzie di informazioni che, in virtù dell'art. 144 del regolamento approvato con regio decreto del 19 luglio 1941, n. 1198, debbano essere trasformate in conversazioni urgenti o urgentissime, le riduzioni di tariffa previste dal decreto Ministeriale 17 settembre 1936, nella misura del 20% per la stampa in generale e del 65% per la stampa politica e quotidiana vengono applicate anche sulla tariffa urgente o urgentissima, ferma restando la relativa sopratassa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-05;938#art-3