Art. 2
In vigore dal 22 lug 1948
L'art. 5 del regio decreto-legge n. 1824, del 23 novembre 1921, convertito nella legge n. 473 del 17 aprile 1925 e l'articolo unico del regio decreto-legge 25 maggio 1934, n. 826, convertito nella legge 28 marzo 1935, n. 855, sono abrogati e sostituiti dal seguente: "Per le conversazioni scambiate nel periodo orario compreso dall'una alle sette compatibilmente con l'orario degli uffici, le tariffe interurbane saranno ribassate del 40%".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-05;938#art-2