Art. 2
In vigore dal 10 giu 1948
Le disposizioni del precedente articolo e quelle dell' del decreto legislativo 15 novembre 1946, n. 375, si applicano anche ai dipendenti ivi rispettivamente indicati che siano stati riassunti da un'amministrazione diversa da quella a cui appartenevano, semprechè la riassunzione sia avvenuta in una categoria impiegatizia, per coloro che già avevano tali mansioni ovvero in una categoria di salariati, per coloro che prestavano servizio in tale qualità.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-05;625#art-2