Art. 1

In vigore dal 10 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948: . Per i dipendenti civili non di ruolo, compresi quelli salariati, indicati nell', primo comma, del decreto legislativo 15 novembre 1946, n. 375, e riassunti posteriormente alla data del decreto medesimo, ma anteriormente a quella del presente decreto, il servizio prestato prima del licenziamento ed il periodo intercorso tra la data di questo e la scadenza del termine stabilito nel contratto d'impiego o di lavoro ovvero nel decreto di nomina si cumulano, ad ogni effetto, con il servizio prestato dopo la riassunzione. Il servizio complessivo computato ai sensi del comma precedente è considerato come prestato senza soluzione di continuità. L'indennità di licenziamento ed il compenso speciale previsto dal decreto luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 329, già corrisposti al predetto personale saranno computati nella liquidazione del trattamento di quiescenza o di licenziamento eventualmente spettante al termine del rapporto d'impiego o di lavoro.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-05;625#art-1

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