Art. 1

In vigore dal 10 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948: . L' del decreto legislativo 21 marzo 1947, n. 182, concernente la elevazione del limite di età per l'assunzione di personale sanitario, è sostituito dal seguente: "Il beneficio di cui al precedente articolo è applicabile soltanto per i concorsi già indetti alla data di entrata in vigore del presente decreto, purchè non siano scaduti i termini relativi alla presentazione delle domande, e per i concorsi che vengano successivamente banditi, ma non oltre il 31 dicembre 1948".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-05;623#art-1

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