Art. 1
1 / 2In vigore dal 10 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948:
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L' del decreto legislativo 21 marzo 1947, n. 182, concernente la elevazione del limite di età per l'assunzione di personale sanitario, è sostituito dal seguente:
"Il beneficio di cui al precedente articolo è applicabile soltanto per i concorsi già indetti alla data di entrata in vigore del presente decreto, purchè non siano scaduti i termini relativi alla presentazione delle domande, e per i concorsi che vengano successivamente banditi, ma non oltre il 31 dicembre 1948".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-05;623#art-1