Art. 3

In vigore dal 9 lug 1948
L'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 3 settembre 1947, n. 1035, è sostituito come segue: "Per il servizio prestato presso l'Officina ed il Magazzino centrale del materiale delle imposte di fabbricazione nonché presso il Laboratorio elettrotecnico centrale spettano mensilmente: 1) all'ingegnere dirigente del Magazzino e dell'Officina, L. 3000; 2) al capo officina, al capo magazzino ed al consegnatario del materiale, L. 2500; 3) al personale di ruolo addetto al Laboratorio elettrotecnico centrale, L. 1500; 4) all'altro personale di ruolo di gruppo B e C, addetto all'Officina ed al Magazzino, L. 2000. I compensi di cui sopra non sono cumulabili tra di loro".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;842#art-3

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