Art. 3
3 / 4In vigore dal 9 lug 1948
L'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 3 settembre 1947, n. 1035, è sostituito come segue:
"Per il servizio prestato presso l'Officina ed il Magazzino centrale del materiale delle imposte di fabbricazione nonché presso il Laboratorio elettrotecnico centrale spettano mensilmente:
1) all'ingegnere dirigente del Magazzino e dell'Officina, L. 3000;
2) al capo officina, al capo magazzino ed al consegnatario del materiale, L. 2500;
3) al personale di ruolo addetto al Laboratorio elettrotecnico centrale, L. 1500;
4) all'altro personale di ruolo di gruppo B e C, addetto all'Officina ed al Magazzino, L. 2000.
I compensi di cui sopra non sono cumulabili tra di loro".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;842#art-3