Art. 2

In vigore dal 17 giu 1948
All' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, n. 206, è aggiunto il seguente comma: "Sono inoltre esenti dalla imposta di consumo di cui al precedente articolo le bucce e le pellicole di cacao impiegate nella fabbricazione di surrogati del caffè, osservate le norme e le condizioni che saranno stabilite, su proposta del Ministro per le finanze, con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;691#art-2

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Art. 2 Modificazioni al regime fiscale del cacao, dei prodotti fabbricati con impiego di alcoli tassabili, nonche' al repertorio doganale ed alla tariffa generale dei dazi doganali per metterli in relazione al regime fiscale degli zuccheri e degli alcoli. — Testo vigente | Portale Normativo