Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 17 giu 1948
All' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, n. 206, è aggiunto il seguente comma: "Sono inoltre esenti dalla imposta di consumo di cui al precedente articolo le bucce e le pellicole di cacao impiegate nella fabbricazione di surrogati del caffè, osservate le norme e le condizioni che saranno stabilite, su proposta del Ministro per le finanze, con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;691#art-2