Art. 2

In vigore dal 16 giu 1948
Il fondo di cui all' è gestito dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica secondo le disposizioni stabilite dal decreto legislativo luogotenenziale 5 marzo 1946, n. 101.
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Art. 2 Provvidenze per l'assistenza antitubercolare. — Testo vigente | Portale Normativo