Art. 1

In vigore dal 16 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per il lavoro e la previdenza sociale; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948; . A carico del bilancio dello Stato è stanziato un secondo fondo di lire un miliardo, da destinarsi alla esecuzione di lavori di ripristino ed all'integrazione dell'attrezzatura tecnica degli istituti assistenziali per tubercolotici, gestiti da Enti pubblici e danneggiati a seguito di eventi bellici, in deroga alle disposizioni contenute nella legge 26 ottobre 1940, n. 1543, e alla creazione di nuovi istituti del genere, in quei centri ove se ne ravvisi la necessità.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;679#art-1

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