Art. 3

In vigore dal 29 giu 1948
Con decreto del Ministro per l'interno sarà stabilita la destinazione di una quota parte delle rendite del patrimonio dell'ente suddetto per fini di assistenza in genere ai poveri del comune di Tarquinia. Dovranno, altresì, essere introdotte nello statuto dell'ente le modificazioni occorrenti per escludere qualsiasi limitazione alla iscrizione al sodalizio da parte di coloro che esercitano nel Comune l'arte suddetta.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;669#art-3

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