Art. 1
In vigore dal 29 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 26 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:
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L'Università dei calzolai nel comune di Tarquinia, soppressa con la legge 6 giugno 1939, n. 922, è ricostituita con le finalità e secondo riordinamento preesistenti alla legge medesima.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;669#art-1