Art. 4

In vigore dal 13 giu 1948
La Commissione di cui all' dovrà proporre anche i provvedimenti finanziari per assicurare la copertura integrale degli oneri derivanti dagli adeguamenti proposti. Per intanto lo Stato anticiperà la somma di lire duecentocinquanta, milioni così ripartita a favore degli Istituti predetti: Monte pensioni degli insegnanti elementari, lire cento milioni; Cassa di previdenza per le pensioni del sanitari, lire trentacinque milioni; Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, lire cinque milioni; Cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati degli Enti locali, lire cinquanta milioni; Cassa di previdenza per le pensioni dei salariati degli Enti locali, lire sessanta milioni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;653#art-4

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