Art. 2
In vigore dal 13 giu 1948
Ai titolari di pensioni a carico degli Istituti di previdenza di cui all', relative a cessazioni dal servizio avvenute anteriormente al 10 marzo 1948, è concessa una anticipazione una volta tanto di:
lire 5000 se trattasi di pensione diretta;
lire 3000 se trattasi di pensione indiretta o di riversibilità.
La predetta anticipazione sarà recuperata sui futuri miglioramenti che verranno deliberati dai competenti organi legislativi in seguito alle proposte che verranno fatte dalla Commissione di cui all'.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;653#art-2