Art. 2

In vigore dal 10 giu 1948
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Napoli, addì 3 maggio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 1 giugno 1948 Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 18. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;621#art-2

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Art. 2 Inclusione nel Comitato di liquidazione per le pensioni di guerra di un membro avente la qualifica di mutilato od invalido per la lotta di liberazione o di partigiano combattente. — Testo vigente | Portale Normativo