Art. 1

In vigore dal 10 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948: . Nel Comitato di liquidazione per le pensioni di guerra, previsto dall'art. 51 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e successive modificazioni, è incluso un membro avente la qualifica di mutilato od invalido per la lotta di liberazione o di partigiano combattente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;621#art-1

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