Art. 4

In vigore dal 23 lug 1948
Per quanto non è previsto dal presente decreto si applicano le norme contenute nella legge 27 giugno 1942, n. 851, e sue successive modificazioni ed aggiunte. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 24 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - SCELBA - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1948 Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 137. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-24;936#art-4

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