Art. 4
In vigore dal 23 lug 1948
Per quanto non è previsto dal presente decreto si applicano le norme contenute nella legge 27 giugno 1942, n. 851, e sue successive modificazioni ed aggiunte.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 24 aprile 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - SCELBA - DEL VECCHIO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1948
Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 137. - FRASCA
Storico versioni
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