Art. 3
In vigore dal 23 lug 1948
I segretari comunali di ruolo di grado 8° possono partecipare al concorso di cui al precedente per la nomina di posti di grado 7°.
I posti di grado 8° che si renderanno vacanti a seguito della nomina al grado 7° degli aspiranti di grado inferiore saranno conferiti agli altri concorrenti di gradi idonei, secondo l'ordine della graduatoria di merito.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-24;936#art-3