Art. 1

In vigore dal 21 lug 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948: Articolo unico. Il termine stabilito dal decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1322, è prorogato fino al 31 dicembre 1948. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 24 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - PELLA - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1948 Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 258. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-24;820#art-1

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Art. 1 Proroga al 31 dicembre 1948 del nuovo sistema di pagamento delle spese di gestione dei magazzini di vendita dei generi di monopolio di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1322. — Testo vigente | Portale Normativo