Art. 1
1 / 1In vigore dal 21 lug 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:
Articolo unico.
Il termine stabilito dal decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1322, è prorogato fino al 31 dicembre 1948.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 24 aprile 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - PELLA - DEL VECCHIO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 258. - FRASCA
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-24;820#art-1