Art. 5

In vigore dal 22 dic 1948
Il patrimonio dell'Azienda Ligniti italiane, risultante dalla liquidazione, sarà trasferito nella consistenza del Demanio mobiliare dello Stato, che assumerà direttamente le azioni della Società miniere italiane ligniti e della Società ligniti Italia meridionale di proprietà dell'Azienda.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-24;1429#art-5

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