Art. 4

In vigore dal 22 dic 1948
La liquidazione avrà luogo con le forme previste per la liquidazione delle società per azioni in quanto applicabili. Se sia necessaria la liquidazione generale nell'interesse dei creditori, si applicano le disposizioni concernenti la liquidazione coatta amministrativa.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-24;1429#art-4

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