Art. 3

In vigore dal 16 giu 1948
Gli affari civili e penali in corso al 30 giugno 1948 presso la pretura di Sant'Antioco - fatta eccezione per le cause civili già passate in decisione e per i provvedimenti penali per cui è stato già dichiarato aperto il dibattimento - se provenienti dal territorio dei comuni di Gonnesa e Portoscuso sono di ufficio devoluti alla cognizione della pretura di Iglesias, ed a quella di Carbonia se provenienti dal territorio assegnato a quest'ultima pretura. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 23 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - GRASSI DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1948 Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 217. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-23;564#art-3

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