Art. 2
In vigore dal 16 giu 1948
Dalla stessa data di cui all'articolo precedente, le piante organiche del personale della magistratura, dei funzionari di cancelleria e segreteria, degli ufficiali e degli uscieri giudiziari risultanti dalle tabelle: M, annessa al decreto 30 gennaio 1941, n. 12; E, annessa al decreto 8 agosto 1942, n. 1881; G ed M, annesse al decreto 4 gennaio 1947, n. 64; e G, annessa al decreto 28 settembre 1933, n. 1282, sono modificate, per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono, come dalle unite tabelle C, D ed E, vistate dai Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-23;564#art-2