Art. 6

In vigore dal 16 giu 1948
Con successivo decreto del Ministro per la grazia e giustizia sarà fissata, la data in cui gli uffici indicati negli dovranno incominciare a funzionare. Da tale data, gli affari civili e penali in corso presso gli uffici competenti secondo le circoscrizioni attualmente in vigore - fatta eccezione per le cause civili già passate in decisione e per i procedimenti penali per cui è stato dichiarato aperto il dibattimento - saranno devoluti alla cognizione degli uffici, secondo la circoscrizione modificata ai sensi del presente decreto legislativo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 23 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - GRASSI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1948 Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 218. - FRASCA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-23;563#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo