Art. 1
In vigore dal 16 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;
PROMULGA
Il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:
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È ricostituita la sede del tribunale nel comune di Saluzzo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-23;563#art-1