Art. 4
In vigore dal 9 giu 1948
Lo Stato garantisce l'ammortamento del mutuo per capitale ed interessi.
Ove l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato non sia in grado di soddisfare il suo debito alle scadenze stabilite, la Cassa depositi e prestiti, senza l'obbligo di preventiva escussione del debitore, darà comunicazione dell'inadempienza al Ministero del tesoro, che provvederà ad eseguire il pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall' della legge 11 aprile 1935, n. 498, rimanendo sostituito alla Cassa depositi e prestiti in tutte le ragioni di diritto, nei confronti dell'Istituto.
In seguito agli eventuali esborsi che saranno effettuati in applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, sarà inoltre iscritta ipoteca legale a favore dello Stato su uno o su alcuni degli stabili di proprietà dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato che offrano adeguata garanzia.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 21 aprile 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - DEL VECCHIO - TUPINI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 34. - FRASCA
Storico versioni
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