Art. 1

In vigore dal 9 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948; . La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato un mutuo di L. 120.000.000 per porto in grado di provvedere al soddisfacimento delle passività ed al normale andamento della gestione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-21;618#art-1

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