Art. 2

In vigore dal 8 giu 1948
Il presente decreto ha effetto dal 19 gennaio 1948 ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, farà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 21 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1948 Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 199. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-21;601#art-2

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Art. 2 Indennita' ai cassieri delle Amministrazioni dello Stato ed ai funzionari del Ministero del tesoro e della Zecca aventi funzioni di gestione e di controllo. — Testo vigente | Portale Normativo