Art. 2

Art. 2

2 / 2
In vigore dal 8 giu 1948
Il presente decreto ha effetto dal 19 gennaio 1948 ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, farà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 21 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1948 Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 199. - FRASCA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-21;601#art-2