Art. 2
In vigore dal 22 giu 1948
La ripartizione di cui al precedente articolo si attua a partire dall'esercizio finanziario 1948-49.
Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 21 Aprile 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - DEL VECCHIO - EINAUDI Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 211. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-21;600#art-2