Art. 2

Art. 2

2 / 2
In vigore dal 22 giu 1948
La ripartizione di cui al precedente articolo si attua a partire dall'esercizio finanziario 1948-49. Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 21 Aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - DEL VECCHIO - EINAUDI Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1948 Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 211. - FRASCA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-21;600#art-2