Art. 4
In vigore dal 13 giu 1948
È riconosciuta piena validità ed efficacia giuridica a tutti gli atti di alienazione a titolo oneroso compiuti dall'Ufficio recuperi di Treviso, anche per delega dell'Amministrazione militare alleata, concernente beni comunque appresi o recuperati sia direttamente che indirettamente dal suddetto ufficio.
Quelli di tali beni, che non siano stati ancora alienati, sono venduti dal commissario liquidatore.
Per effetto della alienazione, qualsiasi diritto preesistente sui beni di cui ai due comma precedenti è estinto; gli interessati tuttavia potranno far valere le proprie pretese sul prezzo ricavato dalla alienazione dei beni stessi, detratto il quindici per cento a titolo di rimborso spesa, mediante istanza diretta al commissario liquidatore.
Ogni azione relativa a tali pretese deve comunque essere preposta o proseguita a pena di decadenza nei confronti dello stesso commissario liquidatore avanti l'autorità giudiziaria di Roma competente per valore entro il termine di giorni centottanta dalla entrata in vigore del presente decreto.
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