Art. 2

In vigore dal 13 giu 1948
Il commissario liquidatore risiede a Roma; egli è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale, compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per la liquidazione e rappresenta l'ente anche in giudizio.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-21;542#art-2

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Art. 2 Liquidazione per conto dello Stato dell'Ufficio recuperi della provincia di Treviso. — Testo vigente | Portale Normativo