Art. 2

In vigore dal 24 mag 1948
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 21 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - SCELBA - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1948 Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 76. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-21;510#art-2

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Art. 2 Estensione al personale degli enti locali delle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19, circa la concessione di compensi per lavoro straordinario. — Testo vigente | Portale Normativo