Art. 1
In vigore dal 24 mag 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:
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In deroga all'art. 3 del decreto legislativo 13 dicembre 1946, n. 531, è autorizzata per il periodo dal 1 gennaio al 30 aprile 1948, l'applicazione per le prestazioni straordinarie effettuate dal personale dei Comuni nell'interesse del servizio elettorale, delle disposizioni previste per i dipendenti statali dall', terzo comma, del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19, entro i limiti di spesa stabiliti nella seconda parte del secondo comma dell'art. 4 del decreto medesimo.
Le relative autorizzazioni sono date dal Ministro per l'interno, d'intesa con il Ministro per il tesoro, su motivata proposta del prefetti delle rispettive Province.
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