Art. 5
In vigore dal 10 lug 1948
Gli atti e i contratti relativi alle opere previste nei precedenti articoli sono esenti dalle tasse di bollo e di concessioni governative nonché dai diritti catastali.
Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro e ipotecarie, salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari nonché i diritti e i compensi spettanti agli Uffici di registro e delle imposte dirette e agli Uffici tecnici erariali e del catasto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;846#art-5