Art. 3

In vigore dal 18 ago 1949
Le domande di sussidio di cui al precedente debbono essere presentate al competente Ufficio del genio civile, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Le domande relative alle opere di pertinenza di Amministrazioni comunali e provinciali devono essere documentate secondo le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1904, n. 625. Le domande relative alle chiese e agli edifici delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza debbono essere corredate dalle perizie dei lavori e dal certificato attestante l'appartenenza e la destinazione dell'edificio, rilasciato per gli edifici di culto, dall'Ordinario diocesano e, per gli istituti di assistenza e beneficenza, dal Prefetto. La spesa ammissibile a sussidio non potrà eccedere quella occorrente per il ripristino dei fabbricati nelle condizioni preesistenti al danneggiamento. Il pagamento dei sussidi concessi verrà effettuato con le norme del citato regolamento 23 ottobre 1904, n. 625.

Note all'articolo

  • La L. 29 luglio 1949, n. 506 ha disposto (con l'art. 6) che "Il termine di cui al primo comma dell'art. 3 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 846, per la presentazione delle domande di sussidio per la riparazione dei danni causati dalle alluvioni degli anni 1946 e 1947 e' prorogato al 30 giugno 1949."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;846#art-3

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