Art. 4
In vigore dal 11 lug 1948
Le norme di cui al precedente , si applicano anche ai Collegi speciali di secondo grado con sede a Messina, Reggio Calabria e Roma.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 17 aprile 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - TUPINI - SCELBA - GRASSI - DEL VECCHIO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 240. - FRASCA
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