Art. 2

In vigore dal 11 lug 1948
Le norme di cui al precedente si applicano anche per i Collegi speciali di secondo grado con sede a Messina, Reggio Calabria e Roma previsti dall'art. 494 del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e dall'art. 13 del regio decreto-legge 29 aprile 1915, n. 582.
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Art. 2 Norme concernenti i Collegi arbitrali e speciali per la determinazione delle indennita' di espropriazione e per la cognizione delle questioni attinenti ad immobili nelle localita' colpite dal terremoti del 1908 e del 1915. — Testo vigente | Portale Normativo